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Assistenza per l'ottenimento del permesso di soggiorno

Il titolare dello Studio è l'Avvocato Giulia Marconi.

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna il 07.10.2008, dopo la Laurea ha conseguito il Diploma di specialista delle professioni legali presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legale "E. Redenti" di Bologna.

Successivamente, ha sostenuto l'esame di abilitazione all'Avvocatura ed è diventata Avvocato il 21.02.2012. Risulta iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 05.03.2012.

Nel periodo Novembre 2017 - Giugno 2019 ha frequentato con esito positivo il XVII Corso di aggiornamento e di formazione del penalista abilitante all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio, conseguendone l'abilitazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e la Fondazione forense bolognese, in collaborazione con la Camera penale "Franco Bricola" di Bologna.

PERMESSO DI SOGGIORNO E CITTADINANZA: LA NUOVA LEGGE 173/2020

Lo Studio presta assistenza e consulenza legale in materia di immigrazione. Si occupa dei procedimenti e della documentazione da depositare, della redazione degli atti, del contatto con gli enti competenti, delle diffide e dei solleciti presso gli uffici.

Per le richieste di permesso di soggiorno e di cittadinanza è necessario il ricorso ad un avvocato che conosca le procedure e che possa interloquire con la Pubblica Amministrazione e con il Tribunale. L'Avvocato è abituata ad interfacciarsi con tutte le autorità competenti conoscendo il sistema in maniera capillare e pertanto sa muoversi in ogni problematica che può emergere.

Lo Studio si rende disponibile ad assistere il cittadino straniero anche nei contenziosi relativi al diniego della domanda di permesso e carta di soggiorno e al superamento dei termini previsti dalla legge (ingiustificato ritardo nell'approvazione della domanda).

Lo Studio si impegna a redigere ricorsi in Tribunale quando vi è stato un diniego da parte di una Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Decreto-Legge 21 ottobre 2020 n. 130 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare è stato convertito nella Legge n. 173 del 18.12.2020. La norma è stata pubblicata nella G.U. N. 314 del 19.12.2020 ed è entrata in vigore il 20.12.2020.

Il d.l. 130/2020 convertito nella Legge n. 173 del 18.12.2020 introduce modifiche in materia di permesso di soggiorno, procedure per lo status di rifugiato, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo, accoglienza e integrazione.

Il decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130, convertito nella Legge 173/2020 introduce molteplici novità in materia di immigrazione e protezione internazionale. In particolare, reca “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”

Sono state effettuate modifiche al testo unico dell’immigrazione, al decreto accoglienza e alla disciplina relativa alle procedure per l’ottenimento dello status di rifugiato.

Le novità sono le seguenti:

 

1) Viene reintrodotta la richiesta di protezione internazionale per motivi umanitari

 

2) Permessi convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro

Il d.l. 130/2020 conv. nella legge 173/2020 ha integrato l’art. 6 TUI con il comma 1 bis individuando le tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti  

I casi sono i seguenti:

a) permesso di soggiorno per protezione speciale;

b) permesso di soggiorno per calamità;

c) permesso di soggiorno per residenza elettiva;

d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide;

e) permesso di soggiorno per attività sportiva;

f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico;

g) permesso di soggiorno per motivi religiosi;

h) permesso di soggiorno per assistenza minori.

 

3) Protezione speciale

Il d.l. 130/2020 convertito nella Legge 173/2020 ha reintrodotto all’art. 5 comma 6 del TUI il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali da parte dello stato italiano prima di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno al cittadino straniero (art. 1 comma 1 lettera a) del d.l. 130/2020). Il comma 1.1. dell’art. 19 TUI viene rivisto radicalmente. La nuova versione individua i casi di divieto di respingimento di espulsione o di estradizione per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. In primo luogo, viene precisato che tali divieti vigono anche nei confronti di coloro per i quali sussiste il rischio di essere sottoposti a tortura, a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi reintrodotti all’art. 5 comma 6 TUI tenendo conto dell’esistenza nello stato verso il quale si dovesse realizzare l’allontanamento di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. Il nuovo comma 1.1. inoltre, prevede che non siano ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

All’art. 19 del TUI è stato inserito il comma 1.2 che prevede che nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale qualora ricorrano i motivi per disporre il divieto di respingimento ed espulsione previsti dai citati commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette al Questore gli atti per il rilascio di un permesso di soggiorno speciale. Nei casi in cui lo straniero abbia presentato la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno qualora ricorrano i requisiti suddetti il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 1 lettera e) n. 2 d.l. 130 /2020).

Il Permesso di soggiorno per protezione speciale viene innalzato da uno a due anni.

4) Permesso di soggiorno per cure mediche

Per lo straniero che si trovi in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, se ciò è certificato, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche valido per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

5) Disposizioni in materia di trattenimento

Il dl 130/2020 convertito nella Legge 173/2020 introduce modifiche in materia di:

a) identificazione dei cittadini stranieri;

b) esecuzione dell’espulsione.

C’è un’ulteriore novità, in base alla quale lo straniero, che si trovi in un centro di permanenza, deve essere informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento.

Adesso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a 90 giorni (e non più 180 giorni come prima) ed è prorogabile per altri trenta giorni.

 

6) Modifiche alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

La procedura per l’ottenimento dello status di rifugiato modifica le precedenti regole, introducendo:

a) l’esame prioritario;

b) la procedura accelerata con tempi più veloci.

L’audizione può essere fatta anche a distanza.

 

7) Domanda reiterata in fase di espulsione

In questo caso la Questura è tenuta a trasmettere con immediatezza la documentazione al Presidente della Commissione territoriale entro tre giorni che procede all’esame preliminare dell’istanza valutando anche i rischi di respingimento diretti e indiretti cui potrebbe essere esposto il destinatario del provvedimento e dichiarando, contestualmente, l’inammissibilità della domanda qualora il richiedente non abbia addotto nuovi elementi (art. 2 comma 1 DL 130/2020).

8) Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

È possibile proporre ricorso contro il diniego della Commissione territoriale

I termini sono ridotti alla metà: 15 giorno anziché 30, ovvero 30 giorni invece che 60 se il ricorrente è all’estero.

9) Modifiche al decreto accoglienza: l’iscrizione anagrafica

Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

L’art. 3 comma 2 lettera a) de D.L. 130/2020 interviene in materia di diritto all’iscrizione anagrafica del richiedente la protezione internazionale che potrà essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente se in possesso di soggiorno per richiesta asilo. Il comma 5 dell’art. 4 del DL 130/2020 convertito in Legge 173/2020 ha fissato il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 91/92 in 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda.   

Pertanto, viene ora prevista:

a) l’iscrizione anagrafica della popolazione residente;

b) il rilascio della carta di identità della durata di tre anni.

Il termine per l’ottenimento della cittadinanza passa da 48 a 36 mesi.

 

10) È prevista una forma di inclusione sociale

Particolare rilievo viene dato:

a) alla formazione linguistica;

b) all’informazione sui diritti e doveri individuali e sull’orientamento ai servizi;

c) all’orientamento all’inserimento lavorativo.

 

Lo Studio assiste il cliente in tutto l'iter occupandosi di tutti gli adempimenti necessari.

In caso di diniego anche da parte della Cassazione, lo Studio, attraverso il contatto con le Questure, si occupa delle domande di reiterata.

Lo Studio presta assistenza legale anche per le domande di cittadinanza presso le Prefetture.

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